Crisi d’impresa: tutte le novità che devi conoscere per affrontare il 2021

La rinnovata disciplina della crisi d’impresa trova fondamento normativo nel D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, il quale introduce nell’Ordinamento il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (abbreviato “CCI”), che, in considerazione della modifica apportata all’art. 389 dello stesso dall’art. 5 del recentissimo D.L. 23 dell’8 aprile 2020 (“Decreto Liquidità”), entrerà in vigore il 1 settembre 2021. 

Decreto Liquidità: come funziona

Quest’ultimo, sostituirà integralmente la vigente Legge Fallimentare (Regio Decreto 267/42), la quale continuerà ad applicarsi solamente con riferimento a tutte le procedure aperte prima dell’entrata in vigore del nuovo codice.

Il CCI prevede, da un lato, la nuova procedura stragiudiziale di «composizione assistita della crisi» (artt. 12-25) e, dall’altro, le procedure già note, oggi definite di «regolazione della crisi e dell’insolvenza»: (i) i piani di risanamento attestati (art. 56), (ii) gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64), (iii) il concordato preventivo (artt. 84-120), (iv) la «liquidazione giudiziale» (artt. 121-267) che sostituisce il fallimento, (v) la liquidazione coatta amministrativa (artt. 293-316). Per quanto riguarda la «composizione assistita della crisi», il CCI prevede misure finalizzate alla prevenzione dell’insolvenza “irreversibile”, al fine di salvaguardare la continuità aziendale attraverso strumenti di allerta che prevedono obblighi di segnalazione «interni» degli organi di controllo societari ed «esterni» a carico di creditori pubblici qualificati (enti previdenziali, agenzia delle entrate ed agenti della riscossione), in presenza di determinati indicatori della crisi indicati dall’art.13 CCI.

In questo senso, risulta di grande importanza la previsione di cui all’art. 25 del Codice in esame che prevede per l’imprenditore che fa tempestivamente ricorso al procedimento di composizione assistita della crisi misure premiali sia personali sia patrimoniali.

Le segnalazioni sono presentate all’OCRI (Organismo di composizione della crisi), presso la Camera di Commercio in cui si trova la sede legale dell’impresa.

Il procedimento dinanzi all’OCRI è composto da due fasi autonome e distinte, in quanto si può accedere anche da una delle due fasi senza che sia necessario passare dall’altra, tuttavia l’ordine seguito è quello sancito dalla norma.

Prima Fase: fase di Allerta

La prima fase è la Fase di Allerta, la quale nasce dalla segnalazione e conduce tramite l’audizione, all’individuazione delle misure possibili per porre rimedio allo stato di crisi. La fase di segnalazione è obbligata, in quanto il debitore vi accede dopo la segnalazione obbligatoria effettuata dagli organi individuati dall’art. 14 e 15 del Codice della Crisi d’Impresa e d’Insolvenza, (Organi di controllo, Revisori, Creditori pubblici qualificati).

Seconda Fase: fase di composizione assistita della crisi

La seconda fase è la composizione assistita della crisi, caratterizzata dai tentativi di trattative con i creditori. La fase di composizione assistita della crisi è eventuale, in quanto vi si accede solo con la richiesta del debitore. Quindi, il debitore può accedere alla fase di composizione assistita della crisi anche in assenza della segnalazione. Le misure di allerta, in base al quadro normativo sopra delineato, sono rivolte soltanto alle imprese che versano in uno stato di crisi e sarebbero precluse per le imprese in stato di insolvenza.

Nello specifico, sulla scorta della lettera a) dell’art.2, per “stato di crisi” deve intendersi non già uno stato di difficoltà attuale del soggetto ma una situazione in cui, adottando una visione prospettica della situazione economico-finanziaria, possa probabilmente manifestarsi una “futura insolvenza”. La possibilità di sopravvivenza per l’impresa ovvero, la presenza dello stato di crisi o di insolvenza irrisolvibile, è valutato dall’OCRI durante l’audizione di cui all’art. 18 del nuovo Codice della Crisi d’impresa e d’insolvenza.

Recuperare lo stato di crisi e d’insolvenza

Nel caso in cui non si possa conservare la continuità aziendale, l’OCRI darà atto dell’impossibilità di adottare qualsiasi misura atta al superamento della crisi. In questo caso, invita l’imprenditore a presentare domanda di concordato preventivo liquidatorio o di liquidazione giudiziale. Difatti, l’intervento dell’OCRI a salvataggio dell’impresa è permesso solamente fino a quando risultino esperibili soluzioni che permettano di recuperare lo stato d’insolvenza, mantenendo una continuità aziendale. Nel caso in cui la continuità aziendale non risulti perseguibile, occorre che il debitore esperisca domanda per le procedure concorsuali.

Per maggiori informazioni contatta il Dott. Alessandro Alivernini.

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